11 Dic 1846
ex feudo Gibellini
Il conflitto elevato dall’Intende di Girgenti per
sostenere che la zolfara nell’ex feudo Gibellini in contrada Segreto
del Sonno, e lo stesso ex feudo appartenghi alla sua giurisdizione
territoriale manca di legale appoggio.
All’essersi dallo stesso funzionario voluto sostenere, che la
zolfataia suddetta, oggi posseduta da D. Gaetano Savatteri manchi del
legale permesso pella combustione del minerale che vi si ricava, resiste
il fatto in contrario.
In verità fa meraviglia come quell’Intendente,
mentre è costretto convenire che l’ex feurdo predetto, durante l’abolità
feudalità era nullius territorj, ed avea quindi una giurisdizione
propria, mentre nessuna determinazione Superiore allega, di aver sancito
che detto feudo spetti ed appartenghi alla di lui giurisdizione, viene
poi alle prime conclusioni per una metamorfosi di parole, e sostiene che
detto ex-feudo appartiene al suo demanio giurisdizionale.
A tanto sostenere dice, che gli atti di nascita degli
abitanti in detto ex.-feudo si trovano nella cancelleria di Racalmuto,
appartenente alla Provincia di Girgenti,che ai medesimi vengono
amministrati i sagramenti da preti da Racalmuto, che quelli in essa
pagano la primizia, come si la fondiaria.
Inoltre allega due decisioni dell G.(gran) C.(orte)
Criminale di Caltanissetta, e di Girgenti, dalle quali risulta, che per
reati commessi in detto ex-feudo si è dichiarata quella incompetente a
pronunciarsi.
Dimenticava il predetto Intendente, che Savatteri per
un credito contro il Sacerdote D. Giuseppe Mantione espropriava a danno
di colui le terre colla zolfataia predetta, che piativa all’uopo
innnanti il tribunale civile di Girgenti, ed un Usciere dello stesso
tribunale fu adibito a pegnorare le terre cui trattasi.
Savatteri pria di tutto risponde venir i predetti
atti e Decisioni, che si allegano dall’Intendente di Girgenti; ma qual
prò al sostegno della pretenzione di colui ? Nullo.
Ed in vero qual maraviglia se gli abitanti in detto
ex-feudo, naturali altronde da Racalmuto, gia perchè a loro più
comodo, gia nella lievità della strada, gia ancora pell’ignoranza in
cui sono, confortata dalla tolleranza delle autorità Locali, invece di
fare i detti atti in detta Montedoro Provincia di Caltanissetta, li
hanno pratticati presso funzionari addetti alla giurisdizione di
Girgenti?
Però i naturali di Montedoro abitanti in detto
ex-feudo hanno esercitato sempre i detti atti in detta Montedoro ed anco
alcuni di Racalmuto aventi delle terre in proprietà di detto ex-feudo
nel 1811 fecero i loro riveli presso la comune di Montedoro.
Qual meraviglia se la detta Gran Corte di
Caltanissetta per non attaccare un conflitto di giurisdizione con quella
di Girgenti pronunziò nelle dette cause la sua incompetenza, nella
certezza che nessun danno ne risentiva la Giustizia poichè gli imputati
doveano sempre essere condannati o dalla stessa G.C. o da quella di
Girgenti, costando della loro reità.
Quel che è certo si è, che i predetti atti e
decisioni non possono dare al territorio di Girgenti il sudetto ex-feudo
di Gibellini che al territorio di Caltanissetta appartiene, ciò spetta
al potere Supremo quindi i detti atti e decisioni non favoriscono l’assunto
del sudetto Intendente.
Dice in secondo luogo Savatteri che quegli ha
enunciati i soli atti che secondo lui favoriscono la sua pretenzione ed
ha taciuti quelli che i detti abitanti nel citato ex-feudo hanno
eseguiti nella giurisdizione territoriale di Caltanissetta, essi sono.
- Transazione stipolata nel 1763 tra la Comune di Montedoro e quella
di Racalmuto.
- Accusa di Matteo Sferrazza e compagni da Racalmuto per rissa con
ferita commessa a Gibellini.
- Recezione di testimoni per detta causa.
- Incarico di arresti per detta causa.
- Arresto per competenza da Racalmuto.
- Risposta dalla commisiione da Montedoro.
- Officio della commissione di Montedoro a quella di Racalmuto a 14
Maggio 1819 relativo alla giurisdizione territoriale inviato all’Avvocato
fiscale.
- Risposta dell’Avvocato fiscale Maestro Paolo per desistere la
commissione di Racalmuto e prendervi parte quella di Montedoro.
- Relazione medica.
- Atto di cauzione.
- Accusa di Carmelo Licata per furto accaduto in Gibellini al 1818.
- Deliberazione del Decurionato di Montedoro per imposizione dei
dazi comunali ai consumatori nei Gibellini al 1819.
- Recezione di testimoni per l’accusa a danno fatta a Gaetano
Sferrazza in Gibellini.
- Accusa di Gaetano Sferrazza nel 1814 fatta per pascolo di erba in
Gibellini.
- Atto di Gabella del macino di Montedoro ove si comprende il
consumo di Gibellini.
- Ministeriale del 12 Marzo 1832 colla quale si dichiara il feudo
Gibellini appartenemete interamente a Montedoro.
- Permesso dell’intendenza di Caltanissetta per aprire zolfare in
Gibellini
.
- Permesso del Direttore Provinciale di Caltanissetta per bruciare
zolfi in Gibellini.
- Ministeriale del 3 Febbraro 1833 per l’estirpazione delle
cavallettte.
- Sentenza del Tribunale Civile di Caltanissetta per terre in
Gibellini.
- Verbale di possesso in esecuzione della detta sentenza per terre
in Gibellini del 1834.
- Rinunzia all’Istanza accettata da Giovanni Rizzo Ruggeri.
Infine si rassegna che attualmente taluni abitanti di
Montedoro e di Racalmuto aventi terre in detto ex-feudo pagano
contemporaneamente la fondiaria in Montedoro, ove fecero i loro
riveli,cioè in Montedoro per effetti di tali riveli, in Racalmuto per
effetto del nuovo catasto provvisorio.
Dalla legge parlamentare del 1812, riguardante la
divisione dei 23 Distretti, pare che possa atttingersi detto ex-feudo
spettare alla giurisdizione di Caltanissetta.
Che i termini della venerata Ministeriale del 12
Marzo 1832 son chiari abbastanza , nè dalli stessi si raccoglie ciò
che ha preteso leggervi l’Intendente di Girgenti che l’ex-feudo si
appartiene alla sua giurisdizione.
E qui cade in acconcio l’osservare che quest’ultimo
per tanto sostenere non fa motto della prelodata Ministeriale del 1833,
perchè dalla stessa risulta, che l’Intendente di Girgenti di allora
avea cominciato a fare estrarre le uova delle cavallette in detto
ex-feudo esistente, ed era l’opera guari al suo termine quando l’Intendente
di Caltanissetta di allora sosteneva, che essendo detto ex-feudo nel
perimetro della sua giurisdizione, a lui spettava far estrarre le dette
uova, fu allora, che colla citata Ministeriale fu disposto che portasse
a fine l’opera predetta l’Intendente di Girgenti, salvo a stabilirsi
a qual territorio si appartenghi detto ex-feudo, dietro il conflitto da
spiegarsi dai sudetti Intendenti.
Non si aveva in fatto che il D. Franco Caico
domandava permetterglisi di brugiare il minerale di zolfo in più
zolfatare, e lo ebbe accordato soltanto per una e che questa nonsi è
quella in cui attualmente brugia Savatteri e qundi la zolfatara di
costui manca del legale permesso per brugiare.
Nemmen si avvera che Caico ebbe accordato il voluto
permesso nel 1834.
Caico nel 1833 annunziandosi gabelloto di talune
terre spettanti al predetto Sacerdote D. Giuseppe Mantione, ed altri
proprietari chiedeva dall’Intendenza di Calanissetta il permesso di
potervi aprire dette zolfare, la stessa scrivea al Sindaco di Montedoro
perché esaminasse pell’opera di un Perito Medico, se la combustione
dei zolfi esistente nelle terre, per cui Caico fatta avea domanda fosse
ruscita dannevole agli abitanti di Montedoro, ed altri abitanti in detto
ex-feudo, perchè facesse liquidare ad un Perito Agronomo la distanza
dalle predette terre dalla Comune di Montedoro, e perchè invitasse i
vicini proprietari aventi delle terre migliorate, per fare le loro
opposizioni all’aperture della zolfara chiesta da Caico nelle predette
terre.
Esaurite tutte le prescritte incombenze dal sudetto
Sindaco, ed essendo riuscite favorevoli alla dimanda di Caico, non
essendosi da alcun propietario, tutto chè legalmente intimato dal
predetto Sindaco , prodotta alcuna opposizione, Caico nel detto anno
1833 ottenne dalla detta Intendenza di Caltanissetta il permesso a poter
aprire una zolfara nelle terre che avea esposto possedere dai detti
Mantione e consorti.
In seguito di tale permesso furono trovati dei zolfi
nelle terre a quest’ultimo appartenenti e sonosi estirpati e
manipolati da quell’epoca sino al 1846 pacificamente e senza alcuna
opposizione (dei zolfi.? ).
Di fatti nell’anno 1839 quando Savatteri pegnorava
a danno del Mantione le terre predette, l’Usciere nel verbale del 9
Settembre dello stesso anno tra le altre cose descriveva esistere in
dette terre dei buchi di zolfara e delle calcare; il sudetto tribunale
civile di Girgenti avea fatto eseguire una perizia sulle dette terre da
un Perito Zolfataro.
In corso del giudizio poi il Sacerdote Mantione cesse
in pagamento volontariamente a Savatteri le dette terre per lo prezzo di
Onze 1703.9.11.3 e fu da costui liberato e Caico tuttavia gabelloto di
esse terre rinunziò a favore di Savatteri al diritto di cavar zolfi in
esse terre, come deducesi tutto l’anzidetto dalla transazione dei 21
Maggio 1845 intercossa tra lo stesso Savatterie e Mantione.
Se le dette terre non erano occupate a Zolfo , se non
esistevano i detti buchi a Zolfo, certamente Savatteri non pagava quella
vistosa somma per tumuli nove circa di dette terre.
Arroga all’anzidetto, che a quanto dice l’Intendente
di Girgenti che la zolfatara di Savatteri manca del suddetto permesso,
ostandogli il fatto permanente del permesso, dice, che suppone non avere
la detta zolfata permesso di abbrugiare, sul perchè Caico l’ottenne
colla limitazione di poterne aprire una, e poichè questi abbrugia
attualmente in una zolfatara, conchiude, che quella di Savatteri dee
mancare di permesso. Seguendo questo ragionamento dell’Intendente di
Girgenti, Savatteri potrebbe dire, che poichè la sua zolfatara ha
brugiato dal 1833 sin oggi la stessa è munita di permesso, che si
contende, e così distruggerebbe il raziocinio fatto dal suddetto
Intendente di Girgenti.
Ma il Savatteri a cui assite la ragione, la verità e
la giusitizia dice , che il ragionamente del suddetto Intendente manca
di consistenza e di fondamento, poichè consultandosi il sudetto verbale
del Sindaco di Montedoro , che fè seguito alla dimanda di Caico, ed il
sudetto permesso, costui fu autorizzato ad aprire una zolfara nelle
terre sudette, tra le quali quelle del Mantione, quindi in qualunque
delle terre ch’espose possedere , Caico poteva aprire dei buchi a
zolfo.
La limitazione che legge nel sudetto permesso l’Intendente
di Girgenti affatto non esiste, ed appunto perchè non esiste siffatta
limitazione cade qualunque ragionamento di quel funzionario per
sostenere che la detta Zolfara di Savatteri manca del sudetto permesso.
Oltre ai sudetti atti resiste a quanto ha assunto l’Intendente
di Girgenti il fatto permanente, che per molti anni la detta Zolfara ha
brugiato senza opposizione alcuna.
Però nel 1843 il barone Tulumello volendo esercitare
un atto di sopruso, onde estorcere al Savatteri qualche contribuzione
sui zolfi ch’estrae dalla detta miniera, esponeva allo Intendente di
Girgenti che la Zolfatara predetta manca del legale permesso d’abbrugiare.
Il sudetto funzionario dirigevasi al Sindaco di Racalmuto con incarico
di vietare a Savatteri di abbrugiare, ove mancasse di permesso. Quel
Sindaco dietro le analoghe informazioni del Sindaco di Montedoro,
rispondeva di esistere detto permesso, e quindi non poteva inibire lo
esercizio dello abbrugiamento a Savatteri.
S’acquietarono le cose dietro tale risposta del
Sindaco di Racalmuto, e Savatteri pacificamente continuò ad abbrugiare
il minerale della sudetta Zolfara, non essendo vero quanto dice il
sudetto Intendente, che colui desiste dalla combustione del minerale, ed
oggi l’ha ripresa con molta tracotanza.
Ma l’ingordigia di Tulumello, dal perchè vede, che
Savatteri buone quantità di minerale estrae dalla detta miniera
ridestossi ad insistere presso il sudetto Intendente di Girgenti, che la
Zolfatara di Savatteri manca di permesso, e chiedeva che quest’ultimo
fosse inibito di abbrugiare il minerale.
Il sudetto Intendente dimentica, che nel suo ufficio
trovasi degli elementi chiarissimi denotanti che la detta Zolfatara è
munita del sudetto permesso; tali elementi sono che nel 1833 dopo che fu
accordato a Caico il sudetto permesso il di lui antecessore ebbe
presentati dei reclami da proprietari aventi dei fondi migliorati, come
asserivano, vicini alla detta Zolfatara, e tali reclami trasmise pelle
analoghe provvidenze al signor Intendente di Caltanissetta, da cui sapea
essere stato impartito detto permesso; Fatta precisione che l’invio di
tali reclami fatti dal di lui predecessore importa che riconobbe
Autorità leggittima al sudetto sign. Intendente di Caltanissetta nell’aver
accordato il sudetto permesso;dimentico di quanto aveagli scritto il
sudetto Sindaco di Racalmuto volendo mettere la falce nella messe
altrui, faceva intimare Savatteria a dimostrare se avea il ripetuto
permesso; questi rispondea affermativamente in piè della analoga
intimazione, e continuò ad abbrugiare nelle terre sudette.
E poiché del 1846 il sudetto Intendente atre
intimazioni fece rilasciare a Savatteri per mezzo di un servente
comunale di detta Racalmuto, invitandolo ad esibire il sudetto permesso,
con minaccia nella negativa di non più brugiare, fu allora che
Savatteri per metter fine agli ingiunti reclami di Tulumello, e
continuare pacificamente nell’esercizio dei suoi diritti, con supplica
presentata a S.E. implorava, perché colla sua giustizia che tanto la
distingue, si fosse compiaciuto officiare al sudetto Intendente di
Girgenti, che la sua Zolfatara è munita del permesso che si contrasta,
perchè (è) una di quelle attivate dal sudetto Caico, come gabelloto
allora del sudetto Mantione, da cui ha causa Savatteri.
L’E. V. Si degnò far notare all’Intendente di
Girgenti, che riandando le carte esistenti nella di Lei Segreteria, avea
avuto luogo a conoscere, ch’esisteva il permesso che si contende.
Continuava il carteggio con sudetto Intendente di
Girgenti a cui S.E. rammentava sempre che la detta Zolfatara è
provveduta del sudetto permesso. Ma l’Intendente di Girgenti lungi di
acquietarsi dietro gli offici dell’E.V. persuaso ch’ esisteva il
sudetto permesso faceva intimare al Savatteri, perchè avesse
giustificato con documenti che sia avente causa di Mantione e quegli
glieli presentò; il risultato sortì tutto differente da quello che
dovea essere, vale a dire rispose il sudetto Intendente di Girgenti che
Savatteri non avea giustificato di essere avente causa di Mantione.
Qui si spiega il perchè dal sudetto Intendente si è
voluta tacere l’espropria fatta da Savatteri contro Mantione ed il
pegnoramento di dette terre eseguito dall’Usciere di Girgenti, onde
non enunciare un documento, da cui in modo irrefragabile si conosca, che
Savatteri è avente causa da Mantione.
Per dire che Savatteri non gia avente causa di quest’ultimo
bisogna violare il contenuto dei predetti atti non solo, ma si bene dall’atto
del 26 Maggio 1845 in Notar Alfano da Racalmuto, per lo quale sudetto
Mantione cedeva i suoi diritti a Savatteri a ripetere contro Caico la
restituzione del minerale usurpato nelle terre, come sopra vendute a
Savatteri, introducendovisi per un’altra Zolfatara attivata dal Caico
contigua alle dette terre cesse come sopra da Mantione a Savatteri, e
dall’atto di transazione stipolato in detto Notaro li otto Settembre
dello stesso anno consentito tra detti Caico e Savatteri in ordine alla
usurpazione dei Zolfi sudetti.
Inoltre l’Intendente di Girgenti si mette in
contraddizione con se medesimo nel dire che la Zolfatara di Savatteri
manca del sudetto permesso, mentre se egli non era piu che convinto e
persuaso dell’esistenza del sudetto permesso non obbligava colui a
giustificare ch’esisteva il permesso che si vuol contendere.
La pretesa dell’Intendente di Girgenti nel dire che
la Zolfatara di Savatteri manchi del sudetto permesso, mentre riconosce
che Caico lo ebbe accordato, lo mena a delle massime incongruenze, di
tal che , suppongasi che Caico, cui chiese ed ottenne detto permesso,
allo stesso titolo di Locatario possedesse in atto le terre di Mantione,oggi
pella citata transazione di proprietà di Savatteri ed in esse
continuasse a cavar zolfi gia dai buchi antichi, gia formandovene dei
nuovi, si potrebbe inibire a Caico tal esercizio sul pretesto che manchi
dell’analogo permesso ? No certamente, e quest’ultimo trionferebbe
nell’esercizio di tal di lui diritto dicendo che ottenne il permesso
di poter estirpare e manipolare dei zolfi in esse terre.
Ora è veramente specioso il dire che Caico avrebbe
tal diritto, e sarebbe inoppugnabile, mentre poi voglia negarsi a
Savatteri, che rappresenta Mantione, da cui ebbe cesse in pagamento le
dette terre e da cui anche avea causa Caico.
Ma perchè l’ Intendende di Girgenti ha negato a
Savatteri la incontrovertibile qualità di avente causa di Mantione ?
Perchè dice che la sudetta Zolfatara manca del
sudetto permesso ?
Per coonestare (??) la di lui ordinativa di
abbattersi, per come furono abbattute le calcare esistenti in detta
Zolfara, con inibizione a Savatteri di piu abbrugiare.
Siffatto ordinato abbattimento non poteva, ne dovea
aver luogo per molte ragioni, sia perchè la sudetta Zolfatara era
munita del permesso, che s’è voluto contrastare, sia perchè
Savatteri è avente causa di Mantione, sia perchè l’E.V. con piu
offici tali cose avea fatte note all’Intendente di Girgenti, ed ove
costui non volea scorgerle nei succitati atti, non dovea far a meno di
ravvisarle nei chiarissimi offici fattigli dall’E.V., e quindi lungi
di dare quella intempestiva ordinazione dovea acquietarsi e lasciare
nella sua pace e quiete Savatteri e nella garantia dei diritti che la
legge gli accorda.
E poichè il sudetto Intendente di Girgenti a tanto
eccesse in onta agli atti, alla Legge, ed a quanto V.E. gli avea fatto
conoscere si compiacque nella di Lei giustizia, che tanto la distingue,
ordinare la riattivazione della sudetta miniera ingiustamente sospesa
dall’esercizio dell’abbrugiamento coll’abbattimente delle sudette
calcare.
Or s’è indubitato che la sudetta Zolfatara è
munita del permesso sudetto se questo fu impartito nel 1833 dal signor
Intendente di Caltanissetta Autorità legittima; se tal permesso fu
rispettato come si è dianzi premesso, dall’Intendente di allora di
Girgenti chiaro sorge ch’è priva di legale appoggio la pretenzione
del sudetto Intendente di Girgenti ad implorare da S.E.il Ministro l’ordine
di sospendersi, durante l’elevato da Lui conflitto, lo abbrugiamento
della sudetta miniera, per lo che Savatteri indipendentemente dalla quistione
territoriale del sudetto ex-feudo , pare che dovrebbe continuare ad
abbrugiare detti zolfi perchè a tanto pratticare trovasi munito di
permesso; e questo quant’anche il sudetto Intendente di Girgenti
ottenesse da S.M /D.G./ la dichiarazione di appartenersi alla sua
giurisdizione il sudetto ex-feudo.
Per ciò che riguarda il sostenere che il detto
ex-feudo appartenghi alla giurisdizione territoriale di Caltanissetta,
gli alti lumi e la tanto nota giustizia di V.E. lo faranno ben conoscere
al prelodato Ministro.